OBIETTIVOFavorire l
’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla
lotta ai cambiamenti climaticiBENEFICIARIImprese manifatturiere di qualsiasi dimensione
AGEVOLAZIONETITOLO II - INVESTIMENTI VOLTI A PERSEGUIRE UNA MAGGIORE EFFICIENZA ENERGETICALe agevolazion possono essere concesse a fronte di investimenti finalizzati all’introduzione, nell’ambito dell’unità produttiva oggetto di intervento:
a) di misure tese al miglioramento dell’efficienza energetica che comportino un risparmio energetico nell’esecuzione dell’attività d’impresa, le agevolazioni sono concesse, nella forma del
contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’articolo 38 del
Regolamento GBERSe si considerano
costi agevolabili esclusivamente i costi supplementari necessari per raggiungere un livello più elevato di efficienza energetica, pari al
30%, maggiorata di:
- 20 punti percentuali per le piccole imprese,
- 10 punti percentuali per le medie imprese,
- 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone a
- 5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone c
Se i
costi agevolabili coincidono con i costi totali dell’investimento, pari al
15% delle spese ammissibili, maggiorata di
- 10 punti percentuali per le piccole imprese,
- 5 punti percentuali per le medie imprese,
- 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone a
- 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone c.
Gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un
livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, altresì, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dal
Regolamento GBER, pari al
30% delle spese ammissibili.
Qualora l’investimento consista nell’installazione o nella sostituzione di
un solo tipo di elemento edilizio, l’intensità di aiuto non può superare il
25% delle spese ammissibili. La predetta intensità di aiuto può essere maggiorata di
- 20 punti percentuali per le piccole imprese
- 10 punti percentuali per le medie imprese,
- 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone a
- 5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone c.
L’intensità dell’aiuto può essere aumentata di
ulteriori 15 punti percentuali qualora l’investimento determini un
miglioramento della prestazione energetica dell’edificio misurata in energia primaria di almeno il 40% rispetto alla situazione precedente all’investimento
b) di un cambiamento fondamentale del processo di produzione attivo nell’unità produttiva oggetto di intervento, volto a conseguire un risparmio energetico nell’esecuzione dell’attività d’impresa, le agevolazioni sono concesse, nella forma del
contributo a fondo perduto, nei limiti delle seguenti intensità:
- per gli investimenti realizzati da imprese di tutte le dimensioni nelle zone a, nei limiti delle intensità previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale
- per le grandi imprese 40% per le regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia e al 30% per le regioni Molise, Basilicata e Sardegna. Le intensità massime di aiuto per le grandi imprese possono essere maggiorate di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni e di 20 punti percentuali per le piccole imprese per investimenti iniziali con costi ammissibili fino a 50 milioni di euro
- per gli investimenti realizzati da PMI nelle zone c, nei limiti delle intensità previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale
- 20% per le medie imprese e 30% per le piccole imprese
Su richiesta delle imprese, le agevolazioni possono essere concesse, per la realizzazione di investimenti finalizzati alla
riduzione sostanziale del consumo di energia nelle attività e nei processi industriali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal
Quadro temporaneo.Ai predetti fini i programmi di investimento:
a) devono conseguire una riduzione di consumo di energia
pari ad almeno il 20% in relazione alle attività sovvenzionate misurata con riferimento ai consumi energetici verificatisi nei cinque anni precedenti la domanda di agevolazione (media annua del consumo);
b) per quanto riguarda gli investimenti relativi alle attività che rientrano nel sistema di scambio di quote di emissione (ETS), devono consentire di realizzare una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell’impianto del Soggetto beneficiario che permette di scendere al di sotto dei pertinenti parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita di quote.
Le agevolazioni sono concesse, nella forma del
contributo a fondo perduto, nel limite del 30% dei costi agevolabili.
Con riferimento agli
investimenti relativi alla produzione e allo stoccaggio di energia:
a) 45% delle spese ammissibili per gli investimenti diretti alla produzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento da fonti energetiche rinnovabili, maggiorata di
- 20 punti percentuali per le piccole imprese,
- 10 punti percentuali per le medie imprese;
b) 30% delle spese ammissibili per gli investimenti diretti alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui alla lettera a), maggiorata di
- 20 punti percentuali per le piccole imprese e di
- 10 punti percentuali per le medie imprese.
TITOLO III - INVESTIMENTI DESTINATI A PERSEGUIRE UN USO EFFICIENTE DELLE RISORSECon riferimento agli investimenti relativi all’introduzione di misure tese all’
uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo, le agevolazioni sono concesse, nella forma del
contributo a fondo perduto, pari al
40% dei costi agevolabili. La predetta intensità
può essere aumentata:a) di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle
piccole imprese e di
10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle
medie imprese;b) di 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle
zone a e di
5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle
zone c.Con riferimento agli investimenti relativi al
cambiamento fondamentale del processo produttivo le agevolazioni sono concesse, nella forma del
contributo a fondo perduto, nei limiti delle seguenti intensità:
- per gli investimenti realizzati da imprese di tutte le dimensioni nelle zone a, nei limiti delle intensità previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale
- per le grandi imprese 40% per le regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia e al 30% per le regioni Molise, Basilicata e Sardegna. Le intensità massime di aiuto per le grandi imprese possono essere maggiorate di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni e di 20 punti percentuali per le piccole imprese per investimenti iniziali con costi ammissibili fino a 50 milioni di euro
- per gli investimenti realizzati da PMI nelle zone c, nei limiti delle intensità previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale
- 20% per le medie imprese e 30% per le piccole imprese
COSA FINANZIAI programmi di investimento devono riguardare una sola unità produttiva dell’impresa proponente, e devono perseguire almeno una delle seguenti finalità:
TITOLO II - INVESTIMENTI VOLTI A PERSEGUIRE UNA MAGGIORE EFFICIENZA ENERGETICA
- una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa;
- un uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate
TITOLO III - INVESTIMENTI DESTINATI A PERSEGUIRE UN USO EFFICIENTE DELLE RISORSE- riduzione della quantità di acqua impiegata nel processo produttivo;
- riduzione della quantità di materie prime e semilavorati impiegati nel processo produttivo, ad eccezione dell’energia;
- riduzione dei rifiuti conferiti in discarica
I programmi di investimento possono essere volti all’introduzione di misure volte a perseguire:
a) un uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo;o
b) un cambiamento fondamentale del processo di produzione attivo nell’unità produttiva oggetto di intervento, volto a perseguire un uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo
I programmi di investimento devono essere volti al perseguimento, in via esclusiva, di un miglioramento in termini di tutela ambientale dei processi aziendali.
Spese ammissibili- Suolo aziendale e relative sistemazioni (entro il 10% dell’investimento totale ammissibile)
- Opere murarie e assimilate (nel limite del 40% dell’investimento totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali)
- Impianti e attrezzature varie di nuova fabbricazione
- Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate
La misura ammette, inoltre, le spese per la formazione del personale. Nello specifico, sono ammesse:
- spese di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione connessi al progetto e costi servizi di consulenza;
- spese di personale relative ai formatori;
- costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.
SCADENZA8 aprile 2025- domande dal 5 febbraio 2025
AMBITO TERRITORIALENazionale